Disposizioni speciali per gli spettacoli di projezione luminose in genere ed in particolare per quelli coi cinematografi

Il primo tentativo, da parte di autorità locali, di regolamentare gli spettacoli è costituito, a quanto ci risulta, dal Regolamento sulla vigilanza dei teatri approvato da una commissione della Prefettura di Milano nella seduta del 27 dicembre 1902. Dal Regolamento riportiamo le norme specifiche riguardanti le proiezioni ( il seguente estratto è pubblicato in appendice a Guglielmo Re, op. cit., pp. 172 ), rispetto del testo anche gli errori.

Oltre alle misure precauzionali che potrebbero e dall’autorità di P.S. e dalla Commissione di vigilanza prescriversi, sono ad ogni modo da osseravare le seguenti:

  1. Per la luce necessaria alle projezioni non si potranno adoperare lampade a carburatore.
  2. L’apparecchio per le projezioni sarà collocato in una cabina costrutta con materiale reso ininfiammabile e questo non dovrà in alcun modo ostruire né inceppare la circolazione del pubblico.
  3. La cabina sarà areata per mezzo di una apertura munita di fitta rete metallica praticata sul tetto della cabina stessa.
  4. L’edicola per la lampada di projezione dovrà essere munita, tra il condensatore ed il focolare, di diaframma metallico manovrabile dall’esterno e che dovrà essere calato immediatamente in caso di qualsiasi accidente si produca nel funzionamento dell’apparecchio. Di più tra il condensatore e la pellicola verrà collocata una vaschetta ripiena di acqua di allume di rocca.
  5. Le pellicole di mano in mano che si svolgono dovranno cadere in una cassetta metallica munita di un solo foro che permetta tale introduzione.
  6. Nella cabina dovranno trovarsi due operatori uno dei quali avrà per solo compito di vegliare a che tutto proceda regolarmente.
  7. Nella cabina vi saranno a portata di mano non meno di due secchi pieni d’acqua.
  8. E’ vietato fumare nell’interno della cabina.
  9. Per i fili elettrici e per le valvole, gli interruttori, ecc., dovranno osservarsi tutte le disposizioni generali contemplate dal presente Regolamento ( vedere allegato A. ).
  10. La prima rappresentazione non potrà avere luogo se non almeno un giorno dopo di quello in cui la Commissione di vigilanza avrà constatato l’esatto adempimento delle norme riguardanti sia l’impianto in generale sia gli apparecchi da usarsi.
  11. Gli spettacoli che formano oggetto del presente allegato non potranno permettersi nei locali  in cui manchino le condizioni portate dal secondo capoverso del N. 20 dell’allegato A.

 

 

 

Pubblicato da CinemaeCinematografi

Cinefilo, Proiezionista...... Sono un amante del bel cinema (specialmente del periodo muto), collezionista di dvd (quasi 4000), di libri e riviste e altro materiale. Frequento festival come Bologna, Pordenone, Torino e altri,mi tengo informato. Sono romano ma da qualche anno ho scoperto la gioia di viaggiare e di cercare nuove avventure lavorative ho lavorato infatti a Prato ed ora sono a Milano). Ho avuto la fortuna di poter fare il lavoro più bello al mondo, il PROIEZIONISTA, facendovi guardare film belli o brutti ma sempre proiettati con la massima cura. Spero con questo blog di suscitare in voi emozioni come i film di cui parleremo.